Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione (art. 24 Cost.) che consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. Al pagamento delle spese (avvocati, consulenti ed investigatori autorizzati) si provvede mediante il patrocinio a spese dello Stato.
In alcuni casi, quando oggetto della causa sono diritti della personalità o nei
processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli
altri familiari con lui conviventi, si considera solo il reddito del
richiedente. Indipendentemente dai limiti di reddito, il recente decreto legge del 20 febbraio 2009 n. 11 (cd. Decreto Antistupro), ha previsto l'ammissione al gratuito patrocinio per le vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale).
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